So much of life, it seems to me, is determined by pure randomness. - Sidney Poitier 
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Lo Statuto

Comitato Paralimpico Sammarinese

 

  STATUTO

Art.1

COSTITUZIONE

 

 Il giorno 18 Ottobre 2006 è stato legalmente costituito il Comitato Paralimpico Sammarinese. La sua sede centrale è in Via Ornera n. 16, Domagnano, Repubblica di San Marino.

 

Il Comitato Paralimpico Sammarinese (ovvero CPS), sarà affiliato alla Federazione Sammarinese Sport Speciali (ovvero FSSS), sotto la vigilanza del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (ovvero CONS) relativamente alle attività che esso svolge nell’allenamento Paralimpico e la partecipazione ai Giochi Paralimpici.

 

Il CPS aderirà ai principi dei regolamenti sportivi internazionali delle persone disabili, conformemente alle decisioni ed alle direttive del Comitato Paralimpico Internazionale (ovvero IPC).

 

L’emblema del CPS è il caratteristico logo della Repubblica di San Marino, la più antica repubblica del mondo, rappresentato dalle tre antiche torri sui promontori del monte.

 

Il CPS sarà legalmente registrato al Tribunale di San Marino con il codice SM 22625 e riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

 

La durata del CPS sarà fino al 31 dicembre del 2200 e potrà essere prorogato o sciolto anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

 

L’anno d’esercizio sarà l’anno solare.

 

Art.2

OBIETTIVI

 

Il CPS agirà come unico organo rappresentativo degli atleti disabili nella Repubblica di San Marino avente il diritto di rappresentare il Paese nel Comitato Paralimpico Internazionale ed è riconosciuto tale da parte del CONS e dalla Segreteria allo Sport.

 

Il CPS si impegna nel coordinamento all’interno della Repubblica di San Marino per far partecipare gli atleti provenienti da tutti i gruppi di disabilità ai Giochi Paralimpici e alle altre competizioni indette dall’IPC.

 

Il CPS osserva la gestione e la preparazione di squadra per i Giochi Paralimpici e le altre competizioni indette dall’IPC ed è responsabile del benessere e della condotta degli atleti.

 

Il CPS promuove l’effettivo sviluppo dello sport per gli atleti disabili nel Paese.

 

Il CPS metterà in atto le leggi e i regolamenti dell’IPC nel Paese ed in particolare sarà responsabile affinché vengano osservati i seguenti doveri:

 

1)   Il CPS realizzerà una struttura democratica che concede diritti paritari ai propri membri per la direzione e la gestione dell’organizzazione.

2)   Il CPS garantirà che non vi sia alcuna discriminazione per motivi politici, religiosi, economici, di disabilità, genere, orientamento sessuale o razza. In particolare non vi sarà alcuna discriminazione tra gli atleti dei diversi gruppi di disabilità e soggetti a qualificazione per la selezione dei Giochi Paralimpici o altre competizioni dell’IPC. A tutti gli atleti verranno concessi i medesimi diritti.

3)    Il CPS sarà promotore e garante dell’applicazione del Codice Mondiale Anti-Doping nel proprio Paese.

4)  Il CPS osserverà i diritti di Marketing IPC nel Paese e proteggerà tutte le categorie degli sponsor del Programma Internazionale, che vengono proclamate dall’IPC.

5)   Il CPS sarà promotore dei principi stabiliti nel Codice di Etica dell’IPC all’interno della Repubblica di San Marino.

 

Art.3

MEMBRI

 

3.1 L’Assemblea dei Membri del CPS è l’organo direttivo del CPS responsabile nel determinare la visione e la direzione generale del CPS. Possono essere membri del CPS:

 

3.2 Organizzazioni come gruppi pluri-sportivi, altre associazioni a scopo sportivo e organizzazioni praticanti sport regolati dall’IPC, altre federazioni sportive nazionali che non siano incluse nel Programma Paralimpico e, non appena vi saranno nella Repubblica di San Marino Federazioni Sportive Nazionali affiliate all’IF e/o all’IOSD, il CPS farà in modo che diventino membri. L’Assemblea Generale deciderà dell’ammissione a membro.

 

3.3 I Membri avranno il diritto di:

  • Votare ed essere ascoltati alla riunione dei Membri;
  • Nominare candidati per gli organi competenti del CPS;
  • Presentare istanze ed essere ascoltati;
  • Partecipare a tutte le attività del CPS, salvo rispettare i criteri di idoneità della relativa attività.

 

3.4 I Membri avranno il dovere di:

  • Partecipare allo sviluppo della visione del CPS, alla formulazione della sua missione e alle direttive generali;
  • Pagare la quota annuale di associazione in base alla linea di condotta stabilita nell’Assemblea Generale del CPS;
  • Osservare tutte le leggi, i codici, le norme, i regolamenti e tutte le decisioni del CPS.

 

 

Art.4

INTERRUZIONE/SOSPENSIONE DELLA CONDIZIONE DI MEMBRO

 

4.1 La condizione di membro nel CPS avrà termine:

 

4.1.1 Nel caso in cui un Membro rinunci al proprio ruolo consegnando al Consiglio comunicazione scritta del recesso. Le dimissioni saranno effettive nel momento di tale consegna, a meno che nel recesso non sia specificata una data posticipata.

 

4.1.2 Automaticamente al momento dello scioglimento dell’organizzazione cui il Membro appartiene ;

 

4.1.3 Automaticamente nel momento in cui l’Assemblea Generale lo decida, con la maggioranza semplice dei voti dei delegati presenti, e stabilisca che un membro non sia più in possesso dei requisiti per rimanere tale, come delineato negli articoli 3.3 e 3.4. 

 

4.1.4 Automaticamente nel momento in cui venga approvata, nella Riunione dei Membri all’Assemblea Generale, una delibera da parte di almeno due terzi (2/3) dei voti in questione, in cui l’appartenenza di tale Membro venga revocata. La revoca premette una giusta causa che in particolare e senza limitazioni sarà accettata nel caso in cui un Membro comprometta seriamente gli interessi dell’Organizzazione o agisca in violazione della Costituzione, delle Leggi, dei Codici, delle norme e dei regolamenti del CPS. Prima di qualsiasi votazione per la revoca, un Membro avrà il diritto di essere ascoltato.

 

4.2 Un Membro può essere sospeso per i seguenti motivi:

 

4.2.1 Mancato pagamento della quota annuale d’iscrizione a Membro, come deciso nell’Assemblea Generale, a meno che diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo; oppure

 

4.2.2 Mancato rispetto delle condizioni per essere Membro, e mancato adempimento dei doveri di Membro, come stabilito nelle normative.

 

4.3 La condizione di Membro nell’IPC può essere sospesa dal Consiglio. Se tale sospensione dovesse verosimilmente oltrepassare i quattro (4) anni consecutivi, il Consiglio Direttivo esporrà una segnalazione all’Assemblea Generale competente, per una sospensione a tempo indeterminato o per la rescissione da membro.

 

4.4 Prima che un Membro venga sospeso, lo stesso avrà il diritto di essere ascoltato dal Consiglio, o di persona o per iscritto.

 

4.5 Il Consiglio informerà l’Assemblea Generale di tutte le sospensioni in corso.

 

4.6 Un Membro sotto sospensione perde tutti i diritti ed i privilegi di membro. In particolare, un Membro non avrà diritto ad essere ascoltato, salvo in merito alla propria sospensione, né a votare alle riunioni dei Membri, e/o ad iscrivere gli atleti nelle competizioni e/o a prendere parte alle attività del CPS.

 

 

 

Art.5

ASSEMBLEA GENERALE

 

 

5.1 L’Assemblea Generale è il raduno ufficiale dei Membri del CPS. Sarà sufficiente approvare una delibera se almeno un terzo (1/3) dei membri con diritto di voto sono presenti. Se il numero non dovesse essere raggiunto, potrà essere convocata una nuova Assemblea nella quale sarà sufficiente prendere decisioni a prescindere dal numero dei membri presenti. E’ consentito mettere insieme la convocazione scritta di un’Assemblea con il potere di prendere decisioni in qualunque caso, con la convocazione di un’Assemblea Generale ordinaria. Sarà tenuta un’Assemblea Generale almeno una volta l’anno, con orario, luogo e data stabiliti dal Consiglio, allo scopo di:

 

5.1.1 Ascoltare e ricevere i rendiconti del Consiglio;

 

5.1.2 Ricevere ed approvare i verbali della precedente Assemblea Generale;

 

5.1.3 Eleggere i membri del Consiglio (ogni seconda Assemblea Generale dopo i Giochi Paralimpici Estivi);

 

5.1.4 Approvare il budget e la linea di condotta sulla quota associativa;

 

5.1.5 Esaminare e approvare il programma e le procedure per la nomina e l’elezione dei membri del Consiglio;

 

5.1.6 Approvare e ammettere membri nel CPS;

 

5.1.7 Esaminare e approvare i rendiconti finanziari e i conti revisionati ed assolvere pertanto gli Organi dell’Organizzazione;

 

5.1.8 Esaminare e approvare le normative che definiscono i diritti e i doveri dei Membri;

 

5.1.9 Approvare modifiche alla Costituzione del CPS, il cui requisito è il voto dei due terzi (2/3) dei Membri presenti; e

 

5.1.10 Approvare la transazione di qualsiasi altra operazione opportunamente presentata prima della riunione.

 

5.2 Può essere convocata un’Assemblea Generale Straordinaria da parte del Presidente del CPS, su richiesta del Consiglio oppure di almeno un terzo (1/3) del numero totale dei Membri.

 

5.3 La comunicazione di un’Assemblea Generale sarà data almeno sei (6) mesi prima dell’incontro. L’Ordine del Giorno deve essere distribuito almeno sei (6) settimane prima dell’incontro. Farà fede la data del timbro postale.

Le istanze saranno presentate al Direttivo per iscritto almeno tre mesi prima dell’Assemblea Generale. I verbali saranno compilati per ogni Assemblea Generale e verranno firmati dal presidente e dall’addetto ai verbali dell’Assemblea. Le procedure da seguire nell’Assemblea Generale e nell’Assemblea Generale Straordinaria verranno definite nei regolamenti.

 

5.4 I Membri avranno diritto ad un voto per ogni riunione dei Membri del CPS, inclusa l’Assemblea Generale. Un Membro non può cedere il proprio voto ad un altro Membro se non è rappresentato personalmente alla riunione dei Membri del CPS. Un singolo individuo non può contemporaneamente rappresentare più di un Membro, e come tale ha il limite di un voto ad ogni incontro dei Membri del CPS.

 

 

 

Art.6

IL CONSIGLIO

 

6.1 Il Consiglio Direttivo è il rappresentante dei Membri del CPS, eletto nell’Assemblea Generale in conformità con le procedure di nomina e di elezione adottate dai Membri nell’Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo sarà costituito dai seguenti componenti:

 

Un (1) Presidente

Un (1) Vice-Presidente

Un (1) Segretario Generale

Un (1) Tesoriere

Cinque (5) Membri

 

6.2 Quanto segue si riferisce ai componenti:

 

6.2.1 La durata del mandato sarà normalmente di quattro (4) anni. Il Consiglio, ad ogni modo, rimarrà in carica provvisoriamente fino a quando un nuovo Consiglio sarà stato eletto.

 

6.2.2 L’elezione di queste cariche avrà luogo all’Assemblea Generale successiva ai Giochi Paralimpici estivi. 

 

6.2.3 Salvo esclusivamente l’articolo 6.2.4, nessuna persona presterà servizio nel Direttivo per oltre 3 mandati consecutivi.

 

6.2.4 Se l’elezione di una persona a Presidente segue uno o più mandati all’interno del Consiglio con un diverso tipo di posizione, quella persona avrà diritto, se rieletta, a rimanere presidente per tre (3) mandati.

 

6.3 Le Procedure per la Nomina e l’Elezione sono incluse nelle normative e sottoposte all’Assemblea Generale dei Membri per l’approvazione.

 

6.4 Il Consiglio Direttivo avrà pieno potere di autorità nel rappresentare il CPS. Nell’esercizio di tale autorità, le responsabilità del Consiglio Direttivo includeranno:

 

  • Interpretare la Visione stabilita dai Membri all’Assemblea Generale
  • Approvare le politiche INPC
  • Garantire che le direttive stabilite dai Membri all’Assemblea Generale vengano rispettate
  • Fissare gli obiettivi generali del Piano Strategico
  • Monitorare l’andamento della realizzazione degli obiettivi
  • Nominare un revisore qualificato.

 

6.5 L’Associazione è legalmente rappresentata dal Presidente o da due membri del Consiglio che agiscono congiuntamente, dei quali uno deve essere il Vice Presidente.

 

6.6 Il Consiglio Direttivo avrà il diritto di nominare un membro con pieno diritto di voto nel Consiglio Direttivo nel caso in cui una carica già stabilita rimanga vacante durante un mandato. Tale nomina verrà ratificata dai Membri nella successiva Assemblea Generale, a meno che tale Assemblea Generale abbia luogo nell’anno delle elezioni, caso in cui verrà applicata la procedura elettorale.

 

6.7 Il Consiglio Direttivo può cooptare per un determinato periodo di tempo, che non deve superare il normale ciclo elettorale, fino a tre (3) singoli individui che avranno il ruolo di membri senza voto. (?)

 

Art.7

MEZZI FINANZIARI

 

I fondi del CPS saranno costituiti principalmente da:

 

  • quote annuali di associazione dei Membri e
  • simili contributi, sovvenzioni legittime ed altre entrate che possono essere ricevute per l’uso o in relazione alle attività del CPS.

 

I fondi possono essere usati solo entro i limiti degli obiettivi della Costistuzione. Il Consiglio Direttivo deciderà il loro utilizzo all’interno dei limiti di budget.

 

 

Rendiconti contabili e finanziari verranno presentati al Consiglio Direttivo annualmente ed in qualsiasi momento questi li richieda. L’Assemblea Generale approverà i rendiconti finanziari ed i conti revisionati ed approverà il budget come stabilito dal Consiglio Direttivo.

 

 

Art.8

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

 

L’Assemblea Generale approverà le modifiche alla Costituzione del CPS, per le quali sarà necessario il voto dei due terzi (2/3) dei Membri presenti.

 

Art. 9

PASSIVITA’

 

I Membri del CPS devono contribuire al pagamento di debiti e obbligazioni del CPS se accumulati per l’importo limitato alla quota annuale di associazione.

 

Art.10

LINGUA

 

La lingua ufficiale del CPS sarà l’Italiano. La Costituzione è scritta sia in Inglese che in Italiano. Vigerà la versione in Italiano.

 

Art.11

SCIOGLIMENTO DEL CPS

 

Lo scioglimento può avvenire per decisione di una Assemblea Generale Straordinaria, convocata specificamente a tale scopo, con un voto di maggioranza dei due terzi 2/3 dei membri presenti. L’Assemblea stabilirà anche il modo in cui i beni rimanenti verranno liquidati e utilizzati.

 

Dopo lo scioglimento dell’Associazione e la perdita del suo attuale scopo, i beni dell’Associazione andranno ad una persona giuridica di diritto pubblico o ad un altro ente costituito, fiscalmente privilegiato, affinché vengano usati a sostegno e supporto allo sport degli atleti disabili. In ogni caso, i beni dell’Associazione devono essere usati per scopi in regime di privilegio fiscale dopo il suo scioglimento. Le decisioni in merito all’uso futuro dei beni possono essere eseguite solo dopo approvazione da parte dell’ufficio fiscale.

 

 

Art.12

LEGISLAZIONE VIGENTE

 

La legislazione della Repubblica di San Marino vigerà sul CPS e su questa Costituzione.